Il tempo di cui trattiamo era dominato dalla casa di Svevia, la quale aveva assunto la direzione dell’ordine imperiale già con Corrado III, incoronato Re d’Italia a Milano il 29 luglio 1128. I rapporti fra la Chiesa e l’Impero erano già divenuti conflittuali da alcuni decenni, e il disordine nell’Impero si era accresciuto, per tappe degenerative si giunse alla situazione drastica dei primi del XIV secolo. Dopo il concordato di Worms, stipulato in Germania il 23 settembre 1122, si volle porre fine alla lotta per le investiture, ma la situazione dell’Impero si presentava in modo assai particolare, da un lato si era accresciuta la tendenza assolutistica, dall’altro lato vi era stato l’incremento della spinta centrifuga dei diversi regni intenzionati a separarsi, le unità nazionali e monarchiche, come quella francese, quella inglese e quella sicula, per non dire delle tendenze particolari rappresentate dai principi tedeschi, e in Italia dai Comuni, volevano acquisire autonomia e indipendenza. Corrado III di Svevia, figlio di Federico I di Hohenstaufen, divenne imperatore nel 1138, inizialmente egli collaborò col Papato, in una situazione di sottomissione, nello stesso periodo del suo impero a Roma avvenne la renovatio senatvs (1143-1144). La popolazione, animata dalle opere di Arnaldo da Brescia, giunse ad una sorta di insurrezione nei confronti del Papa e del potere baronale delle poche famiglie che detenevano il governo della città. Il moto popolare fu represso dall’Imperatore Federico I di Svevia, detto anche Barbarossa, il quale consegnò Arnaldo da Brescia al Papa, pur di ottenere la corona imperiale, che ricevette regolarmente il 17 giugno 1155. Attraverso diverse vicende e molteplici contrasti, passati anche attraverso l’opera di Enrico VI, divenuto Imperatore il 15 aprile 1191, si giunse all’impero di Federico II, incoronato solennemente Imperatore in San Pietro, il 22 novembre 1220. Federico II si considerava Avgvstvs e Sovrano Dei Gratia, qualifiche che si ricavano dall’esame dei suoi sigilli, ma Federico II volle volgere questi attributi nel senso della sua identificazione con l’Imperatore Divino Romano, ricercando una specifica forma di apoteosi e rimarcando nuovamente, e sempre di più, il fatto che l’Imperatore era il rappresentante di Dio sulla Terra. In quanto tale l’Imperatore è il Signore di tutto l’Orbe e, in quanto Dio sulla Terra, deve essere fatto oggetto di una devozione adeguata alla presenza di Dio nella forma corporale. È significativo che la specifica rielaborazione federiciana della teologia imperiale sia poi sopravvissuta alla fine degli Hohenstaufen, infatti la si ritrova presso i giuristi dei secoli XIV e XV, nel pieno sviluppo della rinascita umanistica romana. Questi giuristi si impegnarono per recuperare integralmente la metafisica imperiale romana, con lo scopo di attuare una restavratio romani imperii degna del nome di Roma.
Fra il XII e il XIII secolo fu recuperato il diritto romano giustinianeo, con tutto quello che conteneva circa il problema teologico del potere imperiale, questa ripresa animò la reazione imperiale al Papato. Il diritto romano, inteso nella sua forma romano-barbarica e romano-bizantina, costituì l’anima dell’organizzazione socio-politica di tutto il Medioevo, reputato lex totivs mvndi, era stato la fonte delle norme attraverso cui la stessa Chiesa si era diffusa in tutte le regioni, organizzandole in modo tale da propagare in esse la predicazione del Vangelo. Le continue reazioni imperiali nei confronti del Papato si appoggiavano alla tradizione romanistica, alla conservata presenza, più o meno regolare, così come fu per gli avctores letterari, del diritto romano. Dagli Ottoni in poi tutte le posizioni imperiali vennero sostenute da recuperi sempre più completi del diritto romano regolare. Gli Ottoni impiegarono molti sforzi affinché si ritornasse all’antica sapienza giuridica romana, poi, accedendo gli Svevi all’Impero, il ricorso alle fonti autentiche del diritto romano fu intensificata, sia all’interno delle corti, sia nei diversi circoli italiani degli studiosi italiani, ambienti nei quali si promuovevano azioni in favore del recupero dell’antico diritto, per richiamarsi sempre più direttamente alle sue norme. Si riconosceva che l’Impero Divino Romano, l’antico Impero, era fondato su un diritto che non poteva essere accantonato alla leggera, o modificato o ridotto in qualsiasi maniera, se si voleva riacquisire la stessa efficacia dell’ordinamento imperiale augusteo occorreva recuperare interamente tutta la sapienza giuridica romana. Fu la stessa contessa Matilde di Canossa che incaricò di leggere il Corpvs Ivris di Giustiniano, attorno al 1111/1115, nello studio bolognese di Irnerio. Da quel momento la restaurazione del diritto romano, e di tutta la scienza romanistica connessa, non si è più arrestata fino al tempo attuale.
La perenne vitalità del diritto romano, diversamente ricevuto e variamente proposto nelle varie riorganizzazioni delle associazioni civili che si sono prodotte fra il V e il XII secolo, ha animato i giuristi bolognesi in un momento assai significativo della grande rinascita della romanità classica, all’interno della quale la ridefinizione delle fonti originali del diritto romano acquistò un’importanza sempre maggiore.
Questo rifacimento all’antica sapienza giuridica patria accentuò le posizioni relative all’origine divina del potere imperiale, tanto che nel periodo che stiamo trattando riecheggiarono nuovamente tendenze che miravano ad assimilare l’Imperatore ad un Dio in Terra. Il Cesare, dopo Dio, è l’Imperatore di ogni cosa, egli è chiamato a regere totvm mvndvm e a trascendere con la sua azione imperiale tutte le regole nazionali delle diverse province. Secondo una teologia imperiale consolidata, che va da Eusebio di Cesarea fino ai teologi medievali, l’Imperatore viene ritenuto l’immagine di Dio, non Dio stesso in Terra, posto al di sopra delle creature umane, come un secondo creatore, la Terra deve considerarlo il proprio redentore, ma non deve farne un Dio. Nella patristica cristiana l’Imperatore rimane però sempre un uomo e perciò anche la sua essenza conserva il carattere creaturale, per cui l’Imperatore non è mai realmente divinizzato, perché non è divino nel suo essere proprio, né tanto meno deve essere considerato come l’incarnazione vivente di Dio sulla Terra. La teologia imperiale cristiana si prestava però ad essere utilizzata in modo particolare per accrescere sempre più lo statuto dell’Imperatore, in modo tale che egli assumesse una funzione tale da trascendere quella stessa del Papa.
Da Federico Barbarossa, il quale era già sensibile alla formula princeps legibvs solvtvs est, che proviene dalla tradizione romana, si è passati a Federico II, il quale affermò esplicitamente che il Principe è legibvs solvtvs, attenendosi esplicitamente alla situazione romana originale, con lo scopo di recuperare la dignità imperiale augustea e, allo stesso tempo, per fare dell’Impero un modello analogo a quello romano, nel quale l’unità pacifica delle religioni viventi era stata attuata esemplarmente. Federico II in realtà si limitava ad alcuni ideali giustinianei e non riuscì nel suo intento, in quanto non poteva accedere alla conoscenza integrale dell’ordinamento imperiale romano e della scienza giuridica patria, intesa nella sua completezza, per cui anche i suoi titoli di Imperator Mvndi e la Maiestas che egli intese attribuire al sovrano, non erano equiparabili a quelli dell’autentico Imperatore Divino Romano. La sua insistenza nel proclamarsi legibvs solvtvs o lex animata in terris, e il suo rifiuto di porsi entro i limiti che pretendeva imporgli l’autorità religiosa, portarono Federico II in aperto contrasto con il Papato, ma occorre sempre ricordare che tutto ciò che fu ripristinato nel periodo federiciano riguardava fondamentalmente il diritto romano giustinianeo.
I giuristi bolognesi che si occuparono della restaurazione del diritto romano volevano presentarsi come i continuatori dell’opera bizantina, perciò si limitarono ad essere i successori di Giustiniano, facendo uso delle bandette, del codice e delle novelle. Ponendosi in continuità con l’autorità imperiale bizantina, questi giuristi si collocavano entro i limiti della codificazione di quel diritto e dunque all’interno e non all’esterno delle deformazioni e delle mutilazioni che Giustiniano operò rispetto all’autentico ed integrale diritto romano. L’integralità universale assoluta del diritto romano fu recuperata solo in parte, specie per la profondità del diritto pubblico, nonostante ciò non si mancò di affermare che l’Impero deve essere inteso come assoluto ed eterno e per se stesso sovrano e dunque indipendente dal Papato. Fu sulle dottrine orientali, più che su quelle occidentali, che si basò la reazione di Federico II, il quale aveva aperto la via per superare i limiti dell’universalismo relativo ed esclusivo che professavano gli Imperatori d’Oriente, tendendo così a riattualizzare l’universalità integrale e inclusiva dell’antico Impero Divino Romano. Le feroci azioni della Chiesa nei confronti di Federico II e della sua discendenza, che portarono allo sterminio dell’intero ramo degli Hohenstaufen, furono devastanti per qualsiasi possibile restaurazione dell’ordine politico regolare in ambito europeo, dopo la sospensione dell’ordine imperiale divino romano.
Quando Bonifacio VIII, assiso in trono e adornato del diadema di Costantino, giunse a fare l’abominevole affermazione: “Ego svm Caesar, ego svm Imperator”, la sovversione e la disgregazione progressiva dell’Impero Cristiano medievale ebbe inizio. In breve si giunse al conflitto fra Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro (incoronato Imperatore dal patrizio Giacomo Sciarra Colonna nel 1328), entro il quale intervenirono sia Marsilio da Padova, che Guglielmo D’ Ockham, si aprì così un indirizzo per il quale un determinato fronte favorì il definitivo distacco dell’Impero dalla dimensione divina, religiosa e trascendente, distacco che poi ha interessato anche gli Stati nazionali, i quali, attraverso successive rivoluzioni “laiche”, hanno completamente isolato le situazioni “civili” dall’autorità spirituale della Chiesa e, più in generale, da ogni dimensione religiosa. L’azione di Dante, promossa attraverso il De Monarchia, e i successivi tentativi delle organizzazioni iniziatiche medievali, custodi della più alta concezione imperiale, non servirono a frenare questo crollo delle istituzioni imperiali tradizionali. Fu così che dal XIV secolo in poi si avviò, e si completò nel corso di due secoli, il declino, la disgregazione e la dissoluzione della civiltà medievale e del
La definizione del diritto romano da parte di Giustiniano ha comportato una riduzione dell’universalità integrale romana all’universalità relativa cristiana, ciò però non ha impedito di conservare alcune prerogative dell’Imperatore Divino Romano ridotto a Imperatore Santo, ma conservante l’unità delle due funzioni, quella religiosa e quella civile, o, se si vuole, in modo più particolare, l’insieme indiviso dell’autorità spirituale e del potere temporale.
Nell’Impero orientale non si è mai posto, come in Occidente, il problema della definizione conflittuale delle due posizioni avviata con decisione dalla dottrina gelasiana. In Oriente si è costituita quella situazione definita erroneamente “cesaropapismo”, per la quale nell’Imperatore, il Cesare, erano riunite le due funzioni primarie, come nella tradizione romana, per cui l’Imperatore svolgeva anche la funzione di “Pontefice Massimo” o di “Papa” per la religione cristiana e dunque dirigeva con somma autorità le cose religiose e col più alto potere quelle civili. Ciò non vuol dire che le cose religiose fossero sottoposte alla politica, come affermano coloro che interpretano dal punto di vista della situazione occidentale la situazione imperiale orientale, più fedele all’antica istituzione romana, ma, al contrario, si trattava di una situazione in cui colui che disponeva della più elevata conoscenza religiosa aveva anche la più elevata capacità di tradurla nel migliore ordinamento civile, affinché il fine ultimo della religione fosse attuato. Sebbene questa situazione si collochi nel dominio di un universalismo relativo, particolaristico ed esclusivo, essa riproduce meglio la situazione dell’antico Impero Divino Romano di quanto non si facesse nel Sacro Romano Impero.
L.M.A. Viola
Estratto da Saturnia Regna n. 69
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